FMIComunicazioniSmallNewsletter,  Febbraio 2016
Comunicazione FMI

Bollo per le moto storiche
Novità in diverse regioni

Esenzione per veicoli ultratrentennali non adibiti ad uso professionale

Gli autoveicoli e i motoveicoli ultratrentennali (i trenta anni decorrono dall'anno di costruzione che normalmente coincide con l'anno di prima immatricolazione anche se in altro Stato) sono automaticamente esenti dal pagamento della tassa auto anche se non iscritti in un registro storico, purché non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

Qualora l'uso non professionale non risulti sulla carta di circolazione, è possibile chiedere il riconoscimento dell'esenzione, come di seguito indicato.

Riferimenti normativi
Art. 48, comma 4, l.r. n. 10 del 14 luglio 2003 (per le modalità di applicazione si rimanda al file allegato)
Art. 1, comma 666 legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che introduce il pagamento della tassa auto di proprietà per autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni) e d.g.r. n. 3103 del 2015 (qui allegata) con cui la Giunta Regionale prende atto di tale obbligo.

L’articolo 1, comma 666 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge Finanziaria 2015) ha soppresso definitivamente l’esenzione per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di età compresa tra i 20 ed i 30 anni.

Per cui questi motoveicoli devono obbligatoriamente pagare il bollo. Ricordiamo inoltre che la situazione potrebbe variare di regione in regione, per cui rimandiamo alla lettura del  LINK ORIGINALE 

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